​’Nessuna condotta antisindacale nei confronti dei lavoratori’. Per il Giudice le ‘ragioni’ di Lupiae Servizi sono legittime

Il Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, con decreto n. 18452/2017, ha stabilito che nessuna condotta antisindacale è imputabile al management aziendale di Lupiae Servizi SpA.

‘Nessuna condotta antisindacale è imputabile al management aziendale di Lupiae Servizi’. Lo ha stabilito il Giudice, Luca Buccheri del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro che, con decreto numero 18452/2017, ha anche condannato Confederazione Confintese al pagamento delle spese processuali. La sigla sindacale, che rappresenta circa 25 dipendenti, lamentava – tra le altre cose – la nullità dell’accordo di riduzione dell’orario di lavoro siglato il 30 maggio 2016, l’illegittimità del trasferimento di alcuni lavoratori ad altri settori e l’incidenza sull’attività e il confronto sindacale della decisione del Presidente di vietare l’uso di smartphone durante l’orario di lavoro. Per questo aveva chiesto al Giudice di disporre l’immediata cessazione del comportamento antisindacale.
  
Lupiae Servizi Spa difesa dall’ avv. Andrea Oliva ha dimostrato in giudizio di aver sempre agito nell’esclusivo interesse della società e dei lavoratori e nel rispetto delle norme. L’accordo sindacale ‘contestato’ – come si legge in una nota –  avrebbe consentito l’approvazione del P.I. 2017-2019 e la proroga delle convenzioni, permettendo così di mantenere i livelli occupazionali. Secondo il Giudice, inoltre, non è stato posto in essere alcun comportamento vessatorio e discriminatorio da parte del Management rispetto agli ordini di servizio, con i quali alcuni dipendenti sono stati trasferiti per ragioni tecniche-organizzative da un settore ad un altro, né la volontà della società di isolare i lavoratori che hanno aderito a Confintesa.
 
Lupiae Servizi – si legge –  vive di flessibilità e, dunque, la possibilità di riallocare le professionalità a seconda delle esigenze dettate dai contratti di servizio che la lega al Comune di Lecce, rappresenta l’essenza stessa della sua azione programmatica, «malgrado numerosi siano i tentativi di minare la mission aziendale che non ottengono altro risultato se non quello di danneggiare la comunità cittadina nel suo insieme». 
 
Anche il provvedimento del Presidente Turi, con il quale si intimava ai dipendenti, il divieto di chattare in modalità whatsapp o postare sui social network messaggi di contenuto generale, durante l’orario di lavoro è stato ritenuto legittimo.
  
Sul punto, il Giudice ha statuito che “ ... un divieto espresso del datore di lavoro, riferito alle ore lavorative non può e non ha che altro, legittimo, fine quello di pretendere che le energie del dipendente si rivolgano, precipuamente alle attività lavorative, evitando la dedizione a qualsiasi altro impegno che riduca, o giunga ad eliminare, l’apporto lavorativo”.   
  
Il Presidente, seppur soddisfatto della decisione del Giudice, tiene a rimarcare che l’azione sua e dell’intero CdA, è stata ed è tuttora, ispirata alla legittimità di ogni provvedimento, finalizzato al conseguimento degli obiettivi strategici aziendali, nell’interesse superiore e primario dei cittadini leccesi.



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